Statuto
Statuto
STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER LA MUSICA LIRICA E SINFONICA
ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione di promozione sociale “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica”.
ART. 2 – SEDE
La “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica” ha sede legale in Roma Via Dardanelli, 37 – 00195 Roma, e sede amministrativa in Verona (VR), Via Roma n. 1/E, presso la “Verona per l’Arena-Fondazione di Diritto Privato”, come indicato nell’atto costitutivo. Le sedi legali ed amministrative della Confederazione possono essere modificate dall’ Assemblea.
ART. 3 – SCOPO
La “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica” non ha finalità di lucro ed ha per scopo il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività ed iniziative assunte dalle associazioni e fondazioni, a sostegno dei Teatri italiani che, rappresentano e divulgano la Musica Lirica, la Musica Sinfonica, Concertistica ed il Balletto, facendosi portavoce delle esigenze espresse dai numerosi appassionati italiani ed avanzando le loro istanze ad ogni livello istituzionale.
Collabora inoltre con le diverse istituzioni Europee ed internazionali aventi analoghe finalità.
ART. 4 – ASSOCIATI
Possono aderire alla Confederazione le Associazioni e Fondazioni con sede nel territorio dello Stato Italiano caratterizzate da finalità coincidenti con la Confederazione stessa.
Gli Associati mantengono la loro piena autonomia nel rispetto dei singoli Statuti.
Il numero degli Associati è illimitato.
Le Associazioni e Fondazioni che desiderano essere ammesse alla Confederazione ne devono fare espressa richiesta con lettera raccomandata inviata alla sede legale della Confederazione, allegando copia autentica del loro atto costitutivo e dello statuto nonchè una breve relazione sulle loro attività correlate o connesse con la Musica Lirica Sinfonica e con il Balletto.
Gli Associati vengono ammessi alla Confederazione a seguito di espressa delibera e con il voto della maggioranza degli Associati ivi presenti, ai sensi dell’art. 21 del codice civile.
Gli Associati hanno la facoltà di recedere dalla Confederazione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, dandone comunicazione scritta ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi (tre) prima, restando tenuti per il pagamento delle quote annuali già maturate.
La mancata corresponsione della quota sociale annuale comporterà per gli Associati l’incapacità di partecipare alla Confederazione, mentre l’espresso rifiuto alla corresponsione delle quote sociali annuali o la decorrenza di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del sollecito scritto ne determinerà l’esclusione, che verrà ratificata dall’Assemblea con espressa delibera. I nuovi associati appartenenti al Terzo Settore potranno essere ammessi in una percentuale inferiore al 50% degli associati APS.
ART. 5 – MEZZI FINANZIARI
Le entrate dell’Associazione, costituenti il fondo comune di gestione, sono composte da:
- quote sociali;
- contributi volontari dei Soci;
- contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- donazioni, legati, lasciti ed elargizioni.
I proventi delle attività della Confederazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, neppure in forma indiretta. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere investito nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 6 – ORGANI SOCIALI
Sono organi della “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica”:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- i Vice-Presidenti;
- il Segretario Generale-Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo.
ART. 7 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dagli associati che siano in regola con le quote sociali.
All’Assemblea, ciascuna Associazione e Fondazione è rappresentata dal suo Presidente o, per delega scritta, da un suo Consigliere o Socio, ed ha diritto ad un voto.
Tra i Consiglieri delle singole Associazioni e Fondazioni l’Assemblea nomina il Presidente, i 2 (due) Vice-Presidenti, il Segretario Generale-Tesoriere, ed il membro aggiuntivo del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dai Vice-Presidenti almeno due volte l’anno, con preavviso scritto, contenente la data, l’orario ed il luogo della riunione trasmesso via lettera, fax o posta elettronica a tutti gli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e con la specificazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti e sarà validamente costituita con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.
L’assemblea può esser tenuta anche in audio o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purchè:
- sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea determina le quote sociali annuali.
L’Assemblea delibera l’ammissione dei nuovi Associati che ne abbiano fatto richiesta.
L’Assemblea decide i programmi e le direttive cui il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario Generale-Tesoriere devono attenersi nell’espletamento dei mandati.
L’Assemblea approva il Bilancio annuale su proposta del Consiglio Direttivo, o in sua mancanza, del Presidente.
L’Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più revisori dei conti.
ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, rappresenta l’organo esecutivo della Confederazione ed è formato dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale Tesoriere e da un membro aggiuntivo scelto dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare particolari compiti ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo da attuazione agli indirizzi programmatici indicati dall’Assemblea, a cui sottopone le eventuali iniziative da intraprendere, delibera a maggioranza e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che per statuto o per legge siano riservati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno con modalità di convocazione e di voto analoghe all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.
ART. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea, ha tutti i poteri di rappresentanza legale e di firma per la “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica”, resta in carica 3(tre) anni.
Può essere nominato Presidente della “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica” anche un Consigliere delle singole Associazioni o Fondazioni.
Il Presidente della “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica”, per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di 2 (due) Vice-Presidenti uno dei quali assume la funzione di Vice Presidente Vicario, e del Segretario Generale-Tesoriere.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la relativa funzione viene espletata dal Vice-Presidente vicario.
ART. 10 – I VICE-PRESIDENTI
L’Assemblea nomina due (2) Vice Presidenti prescelti tra i Presidenti ed i Consiglieri delle Fondazioni ed Associazioni che la compongono, essi restano in carica 3 (tre) anni.
Tra di essi il Consiglio nomina un Vice Presidente Vicario che potrà sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 11 – IL SEGRETARIO GENERALE-TESORIERE
Il Segretario Generale-Tesoriere, è nominato dall’Assemblea, resta in carica 3 (tre) anni.
Il Segretario Generale-Tesoriere è il responsabile della gestione ordinaria amministrativa della Confederazione.
Il Segretario Generale-Tesoriere dispone pertanto di tutti i necessari poteri di firma sui conti correnti bancari accesi dalla Confederazione, ove opera nei limiti delle disponibilità; redige il bilancio annuale in tutte le sue componenti e ne illustra le risultanze al Consiglio Direttivo (o in assenza al Presidente) con una relazione, per la necessaria successiva approvazione in Assemblea.
ART. 12 – GRATUITA’ E DURATA DELLE CARICHE
Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario Generale-Tesoriere e di Consigliere decorrono dalle rispettive nomine da parte dell’Assemblea e sono gratuite con l’assunzione dei relativi costi operativi da parte dei titolari nominati.
ART. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica” ha inizio l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE – devoluzione del residuo patrimonio
Nel caso che le finalità perseguite dalla “Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica” non siano state raggiunte o siano divenute impossibili, la Confederazione delibererà con la maggioranza e modalità prescritte da precedente art. 7 la propria estinzione e scioglimento, provvedendo alla nomina di un liquidatore, scelto possibilmente tra i suoi membri, a cui impartire le direttive per tale amministrazione.
Il residuo patrimonio della Confederazione dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.
ART. 15 – NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate in questo Statuto le relative disposizioni del Codice Civile anche per una eventuale trasformazione della Confederazione.